Carta di Venezia

[versione 2022a]

La Carta di Venezia verrà aggiornata periodicamente in relazione ai cambiamenti degli strumenti di comunicazione e su suggerimento degli utenti. I suggerimenti inviati saranno compresi, se accettati, nella prossima release disponibile.

Premessa

Il principio della libera espressione è sancito nell’art. 21 della Costituzione Italiana. Chiunque può trasmettere in tempo reale immagini, video, suoni, testi attraverso la rete e i social senza alcun filtro.

La verifica della correttezza dell’informazione veicolata è a carico dei cittadini stessi che sono tenuti a difendere il proprio e l’altrui diritto di esprimersi in rete, nei limiti imposti dalle norme, rendendo le conversazioni chiare, non ambigue.

Il ruolo strategico delle informazioni veicolate nella rete e nei social nelle situazioni di emergenza è pacifico e consolidato in tutto il mondo.

Nell’informazione in tempo reale nei momenti concitati come emergenze, calamità, sinistri possono crearsi delle criticità dovute a incompletezza, errore, imprecisione o deliberata diffusione di notizie false.

L’adesione è volontaria, personale, gratuita

La carta è uno strumento di libero utilizzo per ogni cittadino o professionista della comunicazione quando raccoglie, racconta, divulga e commenta eventi in situazioni di emergenze.

La presente Carta di Venezia si basa sui diritti sanciti dalla Costituzione Italiana (libera espressione, diritto di cronaca o diritto di informare), il Testo unico dei doveri del giornalista (2016), le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali in tema di diritto all’informazione, la Carta di Treviso nelle sue diverse espressioni.

Scopo

L’obiettivo della Carta di Venezia è quello di stabilire in maniera aperta, trasparente, partecipativa, condivisa e collettiva i princìpi fondamentali e codificare le norme generali della comunicazione e conversazione in emergenza.

Migliorare le conversazioni durante le emergenze favorisce la circolazione di informazioni corrette e contribuisce al rispetto dei diritti delle persone.

I princìpi della Carta di Venezia

1.     Diritto ALL’INFORMAZIONE

  1. Non solo gli operatori dell’informazione ma tutti i cittadini hanno il diritto di essere informati nel più breve tempo possibile anche su eventi in corso purché questo non comporti rischi per se stessi, per terzi o comprometta operazioni delle Forze dell’Ordine.  

2.     Diritto ALL’INFORMAZIONE corretta

  1. Chi diffonde un’informazione ha l’obbligo di verificare nel modo più accurato possibile la fonte e indicare, nei casi dubbi, i limiti, le tolleranze e l’affidabilità di tali informazioni.
  2. L’eventuale validità temporale della notizia va indicata con la miglior precisione possibile
  3. Vanno definiti con la massima chiarezza le dimensioni, l’entità e la portata degli eventi.  Enfatizzare un evento rappresenta già  un’informazione scorretta.
  4. Va sempre indicata la fonte di informazione

3. Le regole base dell’informazione nelle emergenze

  1. Va evitato l’utilizzo di insegne di istituzioni, corpi dello stato, enti, organizzazioni, giornali, media e ogni altro segno distintivo, anche a scopo satirico che possa indurre un osservatore disattento o con deboli competenze a considerare quel profilo come autentico
  2. I profili istituzionali dovranno indicare i limiti delle attività on line e ed eventuali orari di presidio. Dovranno indicare anche le social policy
  3. Chi svolge attività pubblica come Sindaci o Assessori dovranno indicare se il profilo è pubblico oppure di natura personale ed in tal caso non utilizzarlo per veicolare informazioni essenziali se non chiarendo che si tratta di una informazione “in qualità di {indicando ruolo e/o qualifica}”

4.     Diffusione delle informazioni

  1. Nelle emergenze è importante contribuire alla diffusione delle notizie verificate e provenienti da fonti affidabili, rendendo esplicite l’origine e le fonti della notizia.
  2. Nella comunicazione il linguaggio deve essere chiaro, semplice e diretto, comprensibile a tutti.
  3. L’uso delle lingue straniere è consigliato nel caso in cui negli eventi possano essere coinvolte persone di nazionalità o lingua diverse da quella italiana
  4. Vanno esposti i fatti nella maniera più chiara possibile indicando sempre da che fonte proviene l’informazione o se si è testimoni dei fatti.
  5. Indicare sempre a che ora è successo un evento, non bastano le indicazioni orarie automatiche dei social perché non vengono sufficientemente percepite.
  6. Non utilizzare eventi calamitosi o di emergenza per aumentare la propria popolarità o visibilità in rete e nei social, pubblicizzare prodotti o servizi, fare propaganda politica, partitica o ogni altra forma di manipolazione dei fatti.
  7. Non utilizzare hashtag e parole chiave che indichino l’evento in corso per dare notizie che non siano di estrema e urgente correlazione con i fatti.
  8. Se una notizia è autorevole e chiara non va reinterpretata o riscritta ma semplicemente condivisa allo stesso modo
  9. Non fare polemiche nel momento delle emergenze

5.     Cautele e sicurezza

  1. È norma tassativa non diffondere nomi, indirizzi o qualsiasi altra informazione, sia con il testo che con immagini, atta a riconoscere persone coinvolte a qualsiasi titolo in eventi criminosi o calamitosi, se non esplicitamente richiesto dalle autorità e/o dalle Forze dell’Ordine.
  2. È ugualmente vietato diffondere notizie se queste possono, anche solo in forma ipotetica, mettere in pericolo la vita o la reputazione di una o più persone.
  3. Non è consentito diffondere particolari in occasione di operazioni anticrimine o di polizia fino al termine delle stesse se possono anche solo ipoteticamente essere dannose o pericolose
  4. In presenza di ostaggi non fornire immagini o video in tempo reale che possano rilevare le operazioni di polizia in corso, il numero e la localizzazione delle persone coinvolte.
  5. Non fornire consigli comportamentali, sanitari, farmacologici, epidemiologici, veterinari o cure e medicazioni di alcun genere
  6. Non dare consigli su spostamenti o indicazioni di vie di fuga dalle zone interessate agli eventi se non indicate da fonti ufficiali

6.     Il rispetto dei minori

  1. Si usi come riferimento la Carta di Treviso che è parte integrante del Testo unico dei doveri del giornalista.

7.     Il rispetto delle vittime

  1. Non usare o rilanciare immagini o video di persone o animali feriti, morti o in condizione di difficoltà.
  2. Non intervistare vittime, parenti e amici delle vittime, testimoni, soccorritori e ogni altra persona coinvolta nell’evento senza essere certi che siano in condizioni di consapevolezza e di adeguata maturazione dell’evento.

8. Il rispetto della comunità

  1. Non affibbiare e non indugiare sull’uso del nome di un luogo o della località nella titolazione degli eventi per evitare che un territorio venga associato ad un fatto criminoso o catastrofico.

9. L’impegno collettivo

  1. Aiutare la diffusione della Carta di Venezia allo scopo di allargare la base di utilizzo attraverso la diffusione, la distribuzione e l’educazione alla stessa è importante tanto quanto l’esecuzione della stessa.
  2. Far rispettare i principi della Carta di Venezia aiutando chi non le conosce o non le sta utilizzando attraverso una informazione positiva e partecipativa
  3. Intervenire nei social e nelle conversazioni per migliorare la consapevolezza dei fatti e rettificare eventuali errori o falsi.

10. Distribuzione della Carta di Venezia

  1. La Carta di Venezia è distribuita con licenza Common Creative CC BY 4.0

Note

  • Testo unico dei doveri del giornalista (2016)
  • Carta di Treviso (1990, 1995, 2006, 2012, 2016)

Come contribuire alla Carta di Venezia

Prima di contribuire leggi con attenzione le informazioni che sono contenute nel sito Carta di Venezia.

I contributi dovranno pervenire esclusivamente via e-mail nelle modalità indicate di seguito.


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Link e informazioni utili

  • Parole O Stili
  • Testo unico dei doveri del giornalista (2016)
  • Carta di Treviso (1990, 1995, 2006, 2012, 2016)